RISPOSTA QUESITI - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso centri di recupero dei fanghi di depurazione (CER 19-08-05-) CIG 6869390FF1

QUESITO 1 :

Si chiede se l’importo di €. 300.000,00 relativo ai servizi di punta, debba essere stato realizzato in un unico servizio o se tale importo può essere raggiunto sommando vari servizi eseguiti nell’ultimo triennio;

RISPOSTA 1:

 L’importo minimo richiesto per il servizio di punta può essere raggiunto sommando vari servizi eseguiti nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione. Si ricorda che per il requisito tecnico là dove si recita “triennio antecedente la data di pubblicazione” è da intendere il periodo di tre anni calcolati a ritroso a partire dal giorno antecedente la data di pubblicazione del bando avvenuto il 25/11/2016. Mentre per il requisito economico e finanziario il “triennio precedente” si riferisce ai tre esercizi finanziari approvati precedenti la pubblicazione del bando.

 QUESITO 2 :

Sempre in riferimento al servizio di punta, si chiede se questo può essere inteso come l’intero servizio svolto, avente ad oggetto “Servizio di carico trasporto e smaltimento di fanghi aventi codice CER 19.08.05 e delle sabbie codice CER 19.08.02 o se bisogna fare riferimento unicamente all’importo relativo all’attività di trasporto del rifiuto avente codice CER 19.08.05;

RISPOSTA 2:

All’art. 7 del CSA si legge “Per servizio di punta si intende l’attività di trasporto, con mezzi analoghi a quelli di cui al presente capitolato, in impianto (discarica/recupero) del medesimo rifiuto CER 19.08.05 che si presenti allo stato fisico “solido non pulverulento” e/o “fangoso palabile”.”  Per tanto la definizione data fa riferimento meramente all’attività di trasporto, che deve essere svolto con mezzi analoghi a quelli indicati nel CSA presso centri e/o impianti, e alla natura del rifiuto, che deve avere codice CER 19.08.05 di cui si è specificato lo stato fisico che deve presentare.

 QUESITO 3:

Si chiede se un rifiuto avente lo stato fisico “solido non pulverulento” come il fango da dragaggio CER 17.05.05* e 17.05.06 possa essere considerato analogo;

RISPOSTA 3:

All’art. 7 del CSA si legge “Per servizio analogo è da intendersi quell’attività di trasporto, con mezzi analoghi a quelli di cui al presente capitolato, e conferimento in impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi identificati con i codici CER ricadenti nel mastro “19 08 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue” contraddistinti altresì da stato fisico “solido non pulverulento” e/o “fangoso palabile”. Dal momento che i rifiuti con CER 17.05.05* e 17.05.06 non ricadono nel mastro “19 08 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue”, i servizi di trasporto di questi non possono essere considerati analoghi.

 QUESITO 4 :

Se il consorzio, che partecipa all’appalto, non in possesso dell’iscrizione in categoria 4 dell’albo nazionale gestori ambientali, può qualificarsi tramite l’iscrizione delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio iscritte rispettivamente in categoria 4 classe B e categoria 4 classe D;

RISPOSTA 4:

Il D.Lgs 50/2016 all’art. 47 comma 1, consente ai oggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ai fini di dimostrare la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, di ricorrere ai requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. Al comma 2 dello stesso art. 47 si legge che “Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio”.

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 4 classe minima D, non è un requisito economico, finanziari, tecnico o organizzativi, ma è un requisito professionale senza il quale non è possibile svolgere l’attività in oggetto. L’art. 83 del Codice, prevede che i requisiti di idoneità professionali debbano essere posseduti dai concorrenti alla gara, e quindi dal consorzio. Ad avvalorare ciò la normativa prevede che il requisito in esame non può essere dimostrato neppure tramite il ricorso all'istituto dell'avvalimento, non ammesso ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice “L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

QUESITO 5 :

Si chiede se, qualora l’impresa dovesse dichiarare di voler subappaltare, debba indicare una terna di subappaltatori.

 

RISPOSTA 5:

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 10 del Disciplinare di gara. In particolare l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al comma 6 recita “ E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35”. Per tanto qualora l’impresa dovesse dichiarare di voler subappaltare, è obbligata ad indicare una terna di subappaltatori.